Il bonus prima casa under 36, attualmente valido fino al 31-12-2023, racchiude una serie di misure fiscali e non, per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età non superiore a 36 anni di età che abbiano un ISEE massimo di 40.000 euro.
In caso di acquisto da priivato (non soggetto a Iva), non dovranno essere versate in sede di rogito notarile le imposte di registro catastali ed ipocatastali, oltre l’imposta sostitutiva sul mutuo.
In caso, invece, di compravendita soggetta a Iva (e’ una società che vende) oltre a non pagare le imposte di registro e ipocatastali, è concesso un credito di imposta di importo pari all’Iva versata al venditore per l’acquisto, che può essere utilizzato:
Per pagare le imposte (di registro, ipotecaria e catastale) sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
per compensare le somme dovute tramite modello F24, in cui va indicato il codice tributo “6928”.
per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato.
Qualora per l’acquisto solo una parte acquirente sia in possesso dei requisiti per l’ottenimento del BONUS e l’altra no, quest’ultima verserà le imposte sulla sua quota di proprietà come da normativa fiscale vigente.