Chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni e ne compra un’altra, in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato.
Il credito d’imposta spetta anche quando il riacquisto avviene con contratto di appalto o di permuta.Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d’imposta per pagare l’imposta di registro dovuta per l’atto in cui lo stesso credito è maturato, potrà utilizzare l’importo residuo solo in diminuzione dell’Irpef o in compensazione, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito.
La normativa prevede, infatti, che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo. Per fruire del credito d’imposta il contribuente deve manifestare tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se si intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto. In particolare, l’atto di acquisto dovrà contenere, oltre alle “ordinarie” dichiarazioni di possesso dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”, l’espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito.ESEMPIO: Mario vende la sua abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni nel 2013 pagando una imposta di registro di 1500,00 euro. Lo stesso Mario rivende nel 2023 l’abitazione e sta riacquistando un immobile dove dovrà corrispondere una imposta di registro di € 2000. Mario chiedendo l’applicazione del credito di imposta al momento del nuovo riacquisto, pagherà l’imposta di registro di € 500 (2000 euro imposta nuova casa- € 1500 imposta pagata nel 2013 per l’immobile che ha venduto)