HO UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ, SE COMPRO L’IMMOBILE ADIACENTE AL MIO È PRIMA CASA?

L’agenzia delle entrate ha specificato con  la risoluzione n. 142/E del 4 giugno 2009 che le agevolazioni prima casa possono essere richieste anche per la fusione di immobili adiacenti o sovrapposti.

E’ POSSIBILE OTTENERE LE AGEVOLAZIONI solo se si realizzano le seguenti condizioni:

  • ci si impegna a procedere alla fusione degli immobili preferibilmente entro 1 anno dalla stipula dell’atto di acquisto
  • la casa ottenuta dalla fusione non possiede le caratteristiche di immobile di lusso, e quindi non appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Pertanto, non è più necessario procedere alla fusione degli immobili prima della stipula dell’atto.

Nell’atto notarile bisognerà puntualizzare  in modo esplicito l’intenzione di provvedere alla fusione.

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