L’agenzia delle entrate ha specificato con la risoluzione n. 142/E del 4 giugno 2009 che le agevolazioni prima casa possono essere richieste anche per la fusione di immobili adiacenti o sovrapposti.
E’ POSSIBILE OTTENERE LE AGEVOLAZIONI solo se si realizzano le seguenti condizioni:
- ci si impegna a procedere alla fusione degli immobili preferibilmente entro 1 anno dalla stipula dell’atto di acquisto
- la casa ottenuta dalla fusione non possiede le caratteristiche di immobile di lusso, e quindi non appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Pertanto, non è più necessario procedere alla fusione degli immobili prima della stipula dell’atto.
Nell’atto notarile bisognerà puntualizzare in modo esplicito l’intenzione di provvedere alla fusione.